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Da Qui Como Comune di Como e Arpa insieme per controllare le antenne radio e da La Provincia Non solo il ciclope di Civiglio Via ai controlli in tutta la città apprendiamo che il Comune di Como é partito all'offensiva sul tema antenne. D'accordo con ARPA, ci si é divisi i compiti: "il Comune di Como controllerà l’aspetto per così dire esteriore, cioè verificherà la presenza fisica dei tralicci, Arpa Lombardia di Como, invece, provvederà ai controlli sulle emissioni e sulla regolarità dell’impianto di trasmissione di onde elettro magnetiche".
Tutte balle.
Oggi é il 9 febbraio 2011. Sono passati 9 anni, 11 mesi e 2 giorni dal 7 marzo 2001, giorno in cui venne pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). Disponeva, dispone, l'ultimo comma dell'articolo 8 che
Del Regolamento per l'installazione delle antenne sul territorio comunale non c'é traccia.
Non basta. Era il 15 maggio 2001 quando la Regione Lombardia pubblicò sul BURL la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, «Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».
Secondo l'articolo 4 della legge regionale (Livelli di pianificazione):
Il regolamento dice, tra l'altro che si dovrà valutare l’inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e dagli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:
Tutte balle.
Oggi é il 9 febbraio 2011. Sono passati 9 anni, 11 mesi e 2 giorni dal 7 marzo 2001, giorno in cui venne pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). Disponeva, dispone, l'ultimo comma dell'articolo 8 che
- 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Del Regolamento per l'installazione delle antenne sul territorio comunale non c'é traccia.
Non basta. Era il 15 maggio 2001 quando la Regione Lombardia pubblicò sul BURL la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, «Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».
Secondo l'articolo 4 della legge regionale (Livelli di pianificazione):
- I comuni, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
- Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonche´ i criteri per l’installazione dei medesimi.
- [...]
- Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su:
- a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
- b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
Il regolamento dice, tra l'altro che si dovrà valutare l’inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e dagli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:
- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art.20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema “infrastrutture a rete” (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (art.30 delle Norme di Attuazione).
- L’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
- "Dal momento che l'Arpa dà l'ok noi non possiamo fare niente" (ass. Peverelli, 9.2.2011);
- "Ci siamo fatti spiegare dal direttore di Arpa come vengano rilasciate le autorizzazioni su carta e come vengano stabilite le attività di controllo" (Sindaco Bruni, 9.2.2011).
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